Modifiche Imposta di Soggiorno - esenzioni e modalità di pagamento
con la presente si comunica che l’Amministrazione Comunale con deliberazione consiliare nr.53 DEL 21/12/2023 i.e. al fine di recepire anche le novità normative del Dl 34/2020, è intervenuta sugli articoli 3,5,6 e 7 del regolamento comunale dell’imposta di soggiorno già istituita con D.C.C.nr. 8 dell’ 8/5/2012.
Articolo - 3 Soggetto passivo e responsabile della riscossione
L’imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Fiuggi, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
Il gestore della struttura ricettiva è responsabile dei pagamenti dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonchè degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
Articolo 5 - Esenzioni e riduzioni
- Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
b) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
c) i genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
e) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
f) coloro che, non residenti nel Comune di Fiuggi, prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva;
g) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
h) gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio e limitatamente alla durata dello stesso;
2. L’ applicazione dell'esenzione di cui ai punti b), c), d), e), f) ed h) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente. Le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione, devono essere obbligatoriamente conservate per cinque anni.
Articolo 6 - Versamento dell’imposta
I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
Il gestore della struttura ricettiva effettua, mensilmente, il versamento al Comune di Fiuggi delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo, mediante:
il servizio di pagamento online “PagoPA”, in attuazione all‟art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i., messo a disposizione dal Comune di Fiuggi;
con bonifico sul conto corrente bancario n. IT63L0200874440000400003372 presso Unicredit S.p.A.
Il gestore della struttura ha l'obbligo di dichiarare, nei medesimi termini di cui sopra, utilizzando il software messo a disposizione dal Comune gratuitamente, il numero delle presenze caricate quotidianamente nella suddetta procedura informatica nel periodo di riferimento, il periodo di permanenza, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni/riduzioni di cui all'art. 5, l'imposta totale incassata e gli estremi del versamento effettuato. La dichiarazione è trasmessa obbligatoriamente per via telematica alla struttura comunale competente indicata al gestore.
Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Fiuggi sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.
Essi hanno l’obbligo di dichiarare al Comune, entro il giorno 15 dalla fine di ciascun mese solare, il numero degli ospiti e dei pernottamenti, il relativo periodo di permanenza il numero di soggetti esenti in base al precedente art. 5 , l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima , nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
L'obbligo di comunicazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel mese di riferimento: in questo caso il gestore o i soggetti indicati nel primo periodo, comunicano che vi sono stati zero pernottamenti oppure i dati relativi all'esenzione o esclusione dall'imposta di soggiorno.
La comunicazione è obbligatoria e deve essere compilata e presentata unicamente on-line, mediante apposito gestionale informatico StayTour messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
n.b. Per chi ancora non è accreditato sulla piattaforma è pregato di venire a ritirare le porprie credenziali presso l'Ufficio Turismo del Comune di Fiuggi sito in Piazza Martiri di Nassiryia snc.
Il gestore della struttura ricettiva è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con l’art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CHIARIMENTO CONTATTARE IL NUMERO: 0775 5461 242/366 - UFFICIO TURISMO DEL COMUNE DI FIUGGI.