Ordinanza orari di chiusura esercizi pubblici per somministrazione 9 agosto -5 settembre 2021

Data di pubblicazione:
08 Agosto 2021
Ordinanza orari di chiusura esercizi pubblici per somministrazione 9 agosto -5  settembre 2021

 

IL SINDACO

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;

Considerato che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, art.35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella quale si legge, fra l’altro, che “eventuali specifici atti provvedimentali, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana(..), dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n.148”;

Considerato che dal 14.6.2021 la Regione Lazio è transitata in zona bianca e pertanto non è piu’ vigente il coprifuoco alle ore 24,00; Considerato che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l’ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani e pertanto si determina l’esigenza di fissare con apposita misura gli orari relativi agli esercizi di somministrazione;

Considerato che purtroppo l’emergenza covid è ancora pendente soprattutto in questo ultimo periodo a causa della diffusione della cosiddetta variante “delta”, che colpisce in particolare la fascia d’età giovanile (media 27 anni) con potenziale diffusione anche in presenza di soggetti già vaccinati;

Che l’intensificarsi della percentuale di diffusione di detta variante, in presenza di assembramenti di giovani nelle piazze ed aree esterne cittadine, ha determinato l’adozione di misure ordinative (ordinanze sindacali) da parte di numerosi sindaci anche nella provincia di Frosinone finalizzate a ridurre i rischi e a tutela della salute pubblica;

Vista la Ordinanza Ministeriale n. 11/2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento (21°03664)”;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22/6/2021 rubricata “Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto”; Vista la deliberazione di giunta comunale nr. 8 del 12.07.20108 avente ad oggetto “ Linee di indirizzo dell’Amministrazione per disciplinare lo svolgimento di trattenimenti musicali e/o piccoli spettacoli di arte varia, all’aperto in aree pubbliche o private, oggetto di attività di pubblica sicurezza, regolamentate mediante SCIA;

Rilevato che le attività di intrattenimento musicale/vocale svolte all’esterno dei locali del pubblico esercizio non possono protrarsi oltre le ore 24.30, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 40 del vigente regolamento di Polizia Urbana, così come modificato dalla deliberazione di C.C. nr. 25 del 12.07.2011 , dal lunedì al giovedì e le ore 01.00, in deroga alla citata disposizione regolamentare, dal venerdì alla domenica nel periodo 1 luglio- 30 settembre;

Vista la L.R. N. 21 del 29-11-2006 e il Decreto Legislativo 59/2010; Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, contenente la Legge quadro sull’inquinamento acustico ed il vigente Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Fiuggi; Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 contenente la determinazione dei valori limite delle Comune di Fiuggi - Protocollo n. 0010665/2021 del 08/08/2021 10:57:33 sorgenti sonore ; Visto il Decreto legislativo 18/8/2000 n.267 Parte I Titolo III Capo I Art. 50 comma 7 che definisce i compiti del Sindaco;

DISPONE CON DECORRENZA 9 AGOSTO 2021 E FINO AL 5 SETTEMBRE 2021

che i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di apertura nella fascia oraria così determinata: tra le ore 05:00 e le ore 01:00 nei giorni dal lunedì al giovedì, con chiusura prolungata alle ore 2.00 nelle giornate di venerdì – sabato – domenica ; che rimane obbligo dell’esercente rispettare l’orario di apertura e chiusura comunicato all’Ente;

che la diffusione della musica di sottofondo del locale è consentita dall’apertura fino alle ore 24.30 nei giorni dal lunedì al giovedì; fino alle ore 01:00 nelle giornate di venerdì – sabato- domenica. che la diffusione della musica come indicata nell’art.40 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e specificato nella citata deliberazione di G.C. nr. 8 del 12.07.2018 (attività di diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l’impiego di un Disk Jockey nei Pubblici esercizi, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, in cui, come attività complementare, venga diffusa musica, è soggetta ad autorizzazione comunale (Scia) con esclusione della musica di sottofondo eseguita tramite impianto fonico interno) è consentita dalle ore 18:00 alle ore 00:30, dal lunedì e giovedi’ e fino alle ore 01.00 dal venerdì alla domenica ,nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia e dal piano di zonizzazione acustica e comunque in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nel rispetto delle normative anticovid.

Si rammenta che il vigente piano di zonizzazione acustica nel Comune di Fiuggi fissa in 50 decibel il termine massimo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 (fascia notturna) da misurarsi al confine del recettore piu’ prossimo alla sorgente inquinante (sorgente rumore) e che l’attività di misurazione viene svolta, anche a campione e/o su segnalazione, da personale incaricato o direttamente da personale dell’ARPA Lazio. Si ricorda, che tutti gli intrattenimenti musicali con esclusione della musica di sottofondo sono soggetti ad apposita Scia da inoltrare al Comune 5 gg prima dell’evento pena la non accoglibilità.

Per le problematiche legate al Covid ed evitare quindi assembramenti in aree che presentano un’alta densità di esercizi di somministrazione, nelle seguenti aree l‘effettuazione degli intrattenimenti musicali è limitata ad un solo intrattenimento per zona al giorno: PIAZZA SPADA -PIAZZA FRASCARA-CORSO NUOVA ITALIA- VIA PRENESTINA

L’ordine di presentazione della Scia al protocollo dell’Ente stabilirà la priorità in caso di più richieste; La diffusione della musica come indicata nell’art.40 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e specificato nella citata deliberazione di G.C. nr. 8 del 12.07.2018 e la Comune di Fiuggi - Protocollo n. 0010665/2021 del 08/08/2021 10:57:33 filodiffusione interna non sarà consentita durante le manifestazioni previste nell’ambito delle manifestazioni FIUGGGIESTATE2021.

Il Sindaco, valutata la rilevanza e la importanza di singoli eventi, a richiesta degli interessati può concedere deroghe agli orari stabiliti nella presente ordinanza RICORDA che l’esercizio della diffusione della musica, ai sensi dell’art. 28, comma 3 della L.R. 18/05/2006, n. 5 e s.m.i., deve svolgersi senza attività danzanti e di pubblico spettacolo e deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico e non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai locali adiacenti. Le violazioni alla disposizioni della presente ordinanza sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, laddove non espressamente sanzionate dalla normativa regionale. In caso di particolare gravità o di terza violazione all’interno dello stesso anno solare, il Sindaco, inoltre, dispone la chiusura dell’attività del pubblico esercizio.

Il mancato rispetto dei limiti di emissione e/o immissione sonora (sia assoluti che differenziali) determina l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 10 2 comma della L. 447/95 (da 516,46€ a 5.164,57 €) in coordinamento con l’art. 659 del Codice Penale ( Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). La presente Ordinanza sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emesso.

AVVERTE CHE: contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni od al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio. Le forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati all’osservanza ed esecuzione del presente provvedimento da parte degli interessati, salvo a far ricorso alle misure previste dalla legge in caso di trasgressione. Dispone, inoltre, che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale – sezione Amministrazione Trasparente Dalla Residenza Municipale 7Agosto 2021

Il Sindaco Avv. Alioska Baccarini (documento firmato all’origine)

Ultimo aggiornamento

Venerdi 02 Settembre 2022