IL SINDACO
Visto l'art. 54 T.U.E.L.- "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale";
ORDINA
E’ VIETATO Di UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, ad eccezione dei fuochi d'artificio di piccole dimensioni privi di effetti dirompenti come ad esempio: piccole girandole, petardini, fontane, bengala, vulcani ecc., in luoghi e spazi aperti o prospicienti strade, piazze, giardini e parchi pubblici in tutto l'ambito urbano della città. Eventuali eventi e spettacoli che prevedono l'uso di articoli pirotecnici e fuochi d'artificio dovranno essere preventivamente autorizzati. Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 29 luglio 2015 n°123, e, ove il fatto assuma una rilevanza penale, il deferimento all'Autorità Giudiziaria: le violazioni alla presente Ordinanza comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00, oltre al sequestro, finalizzato alla confisca, degli artifici pirotecnici utilizzati o illecitamente detenuti, ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81.
Il presente provvedimento ha effetto dal 30 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Vedi allegata ordinanza