IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ALIQUOTE 2020

Data di pubblicazione:
09 Dicembre 2020
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Con la Legge di bilancio 2020 (legge 30.12.2019, n.160) è stata definita ed attuata l’unificazione di IMU–Tasi, cioè l’assorbimento della Tasi nell’IMU definendo quindi il nuovo assetto del tributo immobiliare. L’imposta, chiamata “nuova IMU”, in vigore dal 2020, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019. Il pagamento dell’imposta, in continuità con le precedenti regole, può essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo).

Il versamento della prima rata “nuova IMU 2020” è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 (per quota TASI si intende solo la quota dovuta nel 2019 dal proprietario, a prescindere dalla quella eventualmente dovuta dall’occupante). Il saldo è rappresentato dallo stesso importo versato per l’acconto il 16 giugno. Resta invariata la modalità di versamento mediante utilizzo del modello F24 (codice tributo IMU, con indicazione dell’anno di imposta).

CALCOLARE L’IMPOSTA

Ottenuta la base imponibile, è necessario applicare alla stessa le aliquote deliberate dal Comune ogni anno. Per l’anno 2020 sono le seguenti:

 

Le aliquote deliberate sono vigenti dal 1° Gennaio 2020 pertanto il pagamento a saldo e conguaglio deve essere calcolato considerando il totale dovuto in base alle stesse meno l’importo già versato con l’acconto del 16 giugno. Il versamento del tributo comunale va effettuato alle consuete scadenze:

• entro il 16 giugno era dovuto il versamento in acconto, per quest’anno calcolato transitoriamente (articolo 1, comma 762, L. 160/2019) prendendo a riferimento la metà dell’Imu e Tasi versata lo scorso anno, sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare 1/DF/2020;

• entro il prossimo 16 dicembre i contribuenti dovranno invece provvedere al versamento a saldo. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate sul sito internet del Ministero delle Finanze entro il 31.12.2020 per eventuale conguaglio entro il 28 febbraio 2021.

L’IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

 

Ultimo aggiornamento

Venerdi 02 Settembre 2022